INTRODUZIONE

Con la pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia diventa ufficiale il Regolamento per l’aggiornamento professionale degli iscritti all’Albo degli Ingegneri che prevede la formazione continua obbligatoria. In sostanza viene disciplinato l’aggiornamento costante della competenza professionale, in attuazione dell’articolo 7 del Regolamento di Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012).  Sono richiesti minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP) per svolgere la professione: ogni anno solare ne verranno detratti 30 dal totale; al raggiungimento di zero CFP non ne verranno sottratti altri. In generale, non sarà possibile cumulare più di 120 crediti. 

Al momento dell’iscrizione all’Albo si riceveranno: 90 CFP se l’iscrizione avviene entro 2 anni dall’abilitazione; 60 CFP se ci si iscrive tra 2 e 5 anni; 30 CFP se ci si iscrive dopo 5 anni.

Riepilogo crediti al 22/04/2020

Riepilogo crediti al 22/04/2020

Storico Crediti Validati al professionista

Agg. al 22/04/2020

Agg. al 22/04/2020

Ultimi commenti

16.03 | 17:47

Buongiorno,
vorrei potermi confrontarmi con lei circa la possibilità di future collaborazioni circa la partecipazione a proget. di oo pp in ambito idraulico fognario depurazioni.
3291623033

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