Progettazioni civili integrate e Coordinamento Sicurezza
Con la pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia diventa ufficiale il Regolamento per l’aggiornamento professionale degli iscritti all’Albo degli Ingegneri che prevede la formazione continua obbligatoria. In sostanza viene disciplinato l’aggiornamento costante della competenza professionale, in attuazione dell’articolo 7 del Regolamento di Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012). Sono richiesti minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP) per svolgere la professione: ogni anno solare ne verranno detratti 30 dal totale; al raggiungimento di zero CFP non ne verranno sottratti altri. In generale, non sarà possibile cumulare più di 120 crediti.
Al momento dell’iscrizione all’Albo si riceveranno: 90 CFP se l’iscrizione avviene entro 2 anni dall’abilitazione; 60 CFP se ci si iscrive tra 2 e 5 anni; 30 CFP se ci si iscrive dopo 5 anni.